Avviso: campagna di macellazione a domicilio dei suini per il consumo privato 2020-2021
Campagna di macellazione a domicilio dei suini per il consumo privato 2020-2021
Data:
14 dicembre 2020

Descrizione
COMUNE DI LUCO DEI MARSI
Provincia Di L'Aquila
ASL1 Azienda Sanitaria Locale Avezzano - Sulmona - L'Aquila
CAMPAGNA DI MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI PER IL CONSUMO PRIVATO 2020-2021
Provincia Di L'Aquila
ASL1 Azienda Sanitaria Locale Avezzano - Sulmona - L'Aquila
CAMPAGNA DI MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI PER IL CONSUMO PRIVATO 2020-2021
Viste le linee di indirizzo per la macellazione dei suini per uso familiare: profilassi della trichinosi e dell’echinococcosi/idatidosi della Regione Abruzzo
Ritenuto di dover disciplinare la macellazione dei suini per uso familiare, divulgare istruzioni tecniche inerenti gli adempimenti amministrativi, le operazioni di macellazione e l’esecuzione della visita sanitaria da svolgersi da parte del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale
Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2004
Vista la Legge Regionale 27 Ottobre 2010 n° 45
Visto il Regolamento 21 dicembre 2011 “Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell’art. 4 della L.R. n° 45 del 27.10.2010”
Vista la nota Ministero della Salute n. 0026218-19/10/2018 “approvazione Decisione di esecuzione della Commissione che modifica la Decisione 2006/80/CE
Vista la nota Ministero della Salute n. 0000150-P 04/01/2019” applicazione Decisione 2018/1669/CE e macellazioni domiciliari di suini per autoconsumo
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo 15.04.2020
Vista la nota della Regione Abruzzo del 20.11.2020
Ritenuto di dover disciplinare la macellazione dei suini per uso familiare, divulgare istruzioni tecniche inerenti gli adempimenti amministrativi, le operazioni di macellazione e l’esecuzione della visita sanitaria da svolgersi da parte del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale
Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2004
Vista la Legge Regionale 27 Ottobre 2010 n° 45
Visto il Regolamento 21 dicembre 2011 “Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell’art. 4 della L.R. n° 45 del 27.10.2010”
Vista la nota Ministero della Salute n. 0026218-19/10/2018 “approvazione Decisione di esecuzione della Commissione che modifica la Decisione 2006/80/CE
Vista la nota Ministero della Salute n. 0000150-P 04/01/2019” applicazione Decisione 2018/1669/CE e macellazioni domiciliari di suini per autoconsumo
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo 15.04.2020
Vista la nota della Regione Abruzzo del 20.11.2020
RENDE NOTO
1. Nel periodo 01 dicembre 2020 – 28 febbraio 2021 è consentita la macellazione domiciliare dei suini per il consumo familiare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle suddette norme, effettuando direttamente il versamento di Euro 7,75 per capo, sul C.C.P. n° 10398675 intestato a: ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Servizio tesoreria con causale: Servizio Veterinario IAOA, per un massimo di 4 suini;
2. Ai fini della comunicazione i possessori di suini utilizzeranno l’apposito modulo disponibile presso il Servizio Veterinario IAOA e presso gli Uffici Comunali. Copia di esso unitamente alla ricevuta di versamento sarà consegnata al veterinario ufficiale al momento della visita ispettiva nei luoghi e negli orari stabiliti;
3. Le macellazioni a domicilio devono essere eseguite da personale esperto, in luogo idoneo ed in condizioni igienico-sanitarie favorevoli, e nel rispetto delle norme relative al benessere animale ai sensi del Reg. (CE) 1099/2009 e Reg. (CE) 1069/2009;
4. Gli interessati dovranno sottoporre alla visita del medico veterinario la corata intera costituita dai seguenti visceri: lingua, amigdale, trachea, polmone, cuore, fegato, diaframma, milza e reni;
5. Le carni ed i prodotti da esse derivati sono destinate all’esclusivo uso familiare e pertanto non possono essere commercializzate ad alcun titolo;
6. Le visite ispettive verranno eseguite esclusivamente nei luoghi, nei giorni e negli orari concordati con il Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e riportati in tabella;
7. Per la macellazione domiciliare per autoconsumo di suini provenienti direttamente da allevamenti da ingrasso, e detenuti per il tempo strettamente necessario per procedere alla macellazione, deve essere garantita la completa tracciabilità della movimentazione indicando il nome, il codice fiscale del destinatario e indirizzo dove verrà effettuata la macellazione e la causale “ uscita per macellazione domiciliare per autoconsumo”;
8. La detenzione di un capo per il tempo strettamente necessario per procedere alla macellazione per autoconsumo, non rappresenta l’avvio di alcuna attività economica riconducibile all’allevamento o alla successiva commercializzazione di carni o relativi prodotti e non configura l’assegnazione di un codice aziendale;
9. Nel caso in cui invece l’animale movimentato venisse detenuto o allevato, anche per brevi periodi, a tale luogo dovrà essere assegnato un codice aziendale e registrato in BDN come azienda e allevamento familiare per autoconsumo;
10. Nei giorni che precedono la macellazione, l’allevatore deve segnalare al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale della ASL ogni eventuale malattia dell’animale.
11. Si evidenzia che la macellazione dei suini per il consumo domestico privato può avvenire , in alternativa al proprio domicilio, in un impianto riconosciuto per la suddetta specie ai sensi del Regolamento 853/2004 CE , come tra l’altro stabilito dalla Legge Regionale 23 dicembre 2004 n° 50 “Macellazione per il consumo familiare di animali delle varie specie” , dalla Legge Regionale 27 ottobre 2010 n° 45 “ …..Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 .12.2004, n° 50 “ e dal Regolamento di attuazione del 21 dicembre 2011...
DI SEGUITO IL MANIFESTO COMPLETO, LA LETTERA DELL'ASL, IL MOD.1 NOTIFICA MACELLAZIONE PER AUTOCONSUMO DELL'ALLEVATORE/PRIVATO PRESSO IMPIANTO RICONOSCIUTO, IL MOD.2 NOTIFICA MACELLAZIONE A DOMICILIO PER AUTOCONSUMO
- MANIFESTO ;
- LETTERA DELL'ASL;
- MOD.1 NOTIFICA MACELLAZIONE PER AUTOCONSUMO DELL'ALLEVATORE/PRIVATO PRESSO IMPIANTO RICONOSCIUTO;
- MOD.2 NOTIFICA MACELLAZIONE A DOMICILIO PER AUTOCONSUMO.
2. Ai fini della comunicazione i possessori di suini utilizzeranno l’apposito modulo disponibile presso il Servizio Veterinario IAOA e presso gli Uffici Comunali. Copia di esso unitamente alla ricevuta di versamento sarà consegnata al veterinario ufficiale al momento della visita ispettiva nei luoghi e negli orari stabiliti;
3. Le macellazioni a domicilio devono essere eseguite da personale esperto, in luogo idoneo ed in condizioni igienico-sanitarie favorevoli, e nel rispetto delle norme relative al benessere animale ai sensi del Reg. (CE) 1099/2009 e Reg. (CE) 1069/2009;
4. Gli interessati dovranno sottoporre alla visita del medico veterinario la corata intera costituita dai seguenti visceri: lingua, amigdale, trachea, polmone, cuore, fegato, diaframma, milza e reni;
5. Le carni ed i prodotti da esse derivati sono destinate all’esclusivo uso familiare e pertanto non possono essere commercializzate ad alcun titolo;
6. Le visite ispettive verranno eseguite esclusivamente nei luoghi, nei giorni e negli orari concordati con il Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e riportati in tabella;
7. Per la macellazione domiciliare per autoconsumo di suini provenienti direttamente da allevamenti da ingrasso, e detenuti per il tempo strettamente necessario per procedere alla macellazione, deve essere garantita la completa tracciabilità della movimentazione indicando il nome, il codice fiscale del destinatario e indirizzo dove verrà effettuata la macellazione e la causale “ uscita per macellazione domiciliare per autoconsumo”;
8. La detenzione di un capo per il tempo strettamente necessario per procedere alla macellazione per autoconsumo, non rappresenta l’avvio di alcuna attività economica riconducibile all’allevamento o alla successiva commercializzazione di carni o relativi prodotti e non configura l’assegnazione di un codice aziendale;
9. Nel caso in cui invece l’animale movimentato venisse detenuto o allevato, anche per brevi periodi, a tale luogo dovrà essere assegnato un codice aziendale e registrato in BDN come azienda e allevamento familiare per autoconsumo;
10. Nei giorni che precedono la macellazione, l’allevatore deve segnalare al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale della ASL ogni eventuale malattia dell’animale.
11. Si evidenzia che la macellazione dei suini per il consumo domestico privato può avvenire , in alternativa al proprio domicilio, in un impianto riconosciuto per la suddetta specie ai sensi del Regolamento 853/2004 CE , come tra l’altro stabilito dalla Legge Regionale 23 dicembre 2004 n° 50 “Macellazione per il consumo familiare di animali delle varie specie” , dalla Legge Regionale 27 ottobre 2010 n° 45 “ …..Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 .12.2004, n° 50 “ e dal Regolamento di attuazione del 21 dicembre 2011...
DI SEGUITO IL MANIFESTO COMPLETO, LA LETTERA DELL'ASL, IL MOD.1 NOTIFICA MACELLAZIONE PER AUTOCONSUMO DELL'ALLEVATORE/PRIVATO PRESSO IMPIANTO RICONOSCIUTO, IL MOD.2 NOTIFICA MACELLAZIONE A DOMICILIO PER AUTOCONSUMO
- MANIFESTO ;
- LETTERA DELL'ASL;
- MOD.1 NOTIFICA MACELLAZIONE PER AUTOCONSUMO DELL'ALLEVATORE/PRIVATO PRESSO IMPIANTO RICONOSCIUTO;
- MOD.2 NOTIFICA MACELLAZIONE A DOMICILIO PER AUTOCONSUMO.
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Ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2020
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