Ordinanza Sindacale: Ulteriori misure temporanee per il contrasto ed il contenimento del COVID-19

Il Sindaco ordina ulteriori misure temporanee per il contrasto ed il contenimento del contagio da COVID-19

Data:

20 marzo 2020


Ordinanza Sindacale: Ulteriori misure temporanee per il contrasto ed il contenimento del COVID-19
Il Sindaco ordina ulteriori misure temporanee per il contrasto ed il contenimento del contagio da COVID-19

Descrizione

COMUNE DI LUCO DEI MARSI

Provincia Di L'Aquila

ORDINANZA N.7 DEL 20/03/2020

 
OGGETTO: Emergenza COVID-19 Ulteriori misure temporanee per il contrasto ed il contenimento del contagio.

IL SINDACO
 
ORDINA

- Fino al termine dell'emergenza Coronavirus dichiarata a norma di legge:
1. la chiusura al pubblico dei parchi comunali:
- P.zza Gramsci
- P.zza Michetti
2. nel territorio comunale sono vietate TUTTE le attività motorie e sportive all'aperto;
3. E' possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla propria abitazione di residenza o domicilio, ovvero nel raggio di 400 metri;
4. In tutto il territorio Comunale è vietato circolare salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità da reperire presso gli esercizi commerciali locali;
5. A eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, lo svolgimento delle attività commerciali previste all'allegato 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è consentito, fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore 08.00 e le ore 20.00;
6. gli esercenti delle attività autorizzate alla vendita secondo il DPCM, 11/3/20, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI;
7. la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali più vicini al luogo di residenza;
8. Per chi viola le presenti disposizioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del 650 del c.p. e/o eventuali sanzioni amministrative...


IN ALLEGATO L'ORDINANZA COMPLETA


 

Allegati

Argomenti

Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2020

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