Divieto di consumo di bevande alcoliche nelle aree di piazza Gramsci, parco della Gioventù, piazza Michetti

Misure di contrasto al degrado del territorio e a tutela della sicurezza, del decoro e della vivibilità urbana

Data:

19 settembre 2025


Divieto di consumo di bevande alcoliche nelle aree di piazza Gramsci, parco della Gioventù, piazza Michetti
Misure di contrasto al degrado del territorio e a tutela della sicurezza, del decoro e della vivibilità urbana

Descrizione

Il Sindaco, al fine di contrastare situazioni che favoriscano insorgere di fenomeni di illegalità e per assicurare le esigenze di tutela in determinate aree del territorio, considerato che l'indiscriminato consumo di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con fenomeni di degrado e disordine urbano, quali atti vandalici al patrimonio pubblico e disturbo della quiete pubblica, e ritenuto pertanto necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti al fine di evitare pericoli per i cittadini e garantire le condizioni di sicurezza [...] in aderenza al D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che, tra l’altro, dispone che "il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, e può adottare ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche", ha emesso l'Ordinanza n. 29 del 18/09/2025, con cui si fa divieto di consumo delle bevande alcoliche di qualunque gradazione nei seguenti luoghi: Piazza Gramsci, compresi gli impianti sportivi e l’area del parco giochi; Piazza Michetti e Parco della Gioventù.

L'ordinanza si applica con effetto immediato.

Chiunque violi le disposizioni dell' Ordinanza è punito, ai sensi dell’art. 7 bis D.lgs. 267/2000, con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, che sarà irrogata con le modalità previste dalla Legge 689/81.

 

Ultimo aggiornamento: 19 settembre 2025

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