Avviso 09 giugno 2023
Ordinanza n.27 del 09/06/2023 - taglio della vegetazione incolta..
COMUNE DI LUCO DEI MARSI
Provincia Di L'Aquila
ordinanza n. 27 del 09.06.23
Il Sindaco
Provincia Di L'Aquila
ordinanza n. 27 del 09.06.23
Il Sindaco
CONSIDERATA la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;
RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;
CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune arce, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di taglio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;
ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;
CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute ed il benessere dei cittadini;
RITENUTO sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale:
VISTI gli art. 29-30-31 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 Cds e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Polizia urbana;
VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 24/04/2013;
VISTO il D.lgs 152/2006
VISTO l'art. 50 del T.U degli Enti Locali D.Lgs 267/2000;
RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;
CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune arce, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di taglio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;
ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;
CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute ed il benessere dei cittadini;
RITENUTO sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale:
VISTI gli art. 29-30-31 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 Cds e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Polizia urbana;
VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 24/04/2013;
VISTO il D.lgs 152/2006
VISTO l'art. 50 del T.U degli Enti Locali D.Lgs 267/2000;
ORDINA
A tutti i proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali ecc dismesse, ai responsabili dei cantieri edili, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, ai proprietari di aree verdi in genere di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio:
1. Taglio della vegetazione incolta:
2. Taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali, provinciali interne agli abitati, vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. Taglio delle siepi e dei rami di piante da giardino che si protendono sul suolo pubblico;
4. E' vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso, ammucchiato o ammassato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri nonchè, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi:
5. Evitare da parte di ogni proprietario che sulla sua superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita e smaltita ai sensi delle normative di legge vigenti in
6. che i proprietari dei fondi provvedano al taglio delle piante e/o dei rami che si protendono in modo da costituire restringimento delle carreggiate stradali e/o costituiscano restringimento comunque pericolo e comportino rischio al pubblico transito;
7. Tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti e mantenuti con modalità tali da rispettare il valore ambientale ed il decoro.
AVVERTE
1. Ai contravventori della presente Ordinanza, sarà applicata una sanzione pari a € 250,00 'La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dalla legge 689/81.
2. Gli interventi di pulizia a carico degli inadempienti dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio, ricorrendo se necessario all'assistenza della Forza Pubblica addebitando tutte le spese sostenute agli inadempienti.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga:
- pubblicata presso l'albo Pretorio del Comune...
IN ALLEGATO L'ORDINANZA COMPLETA